FAQ CER
Scopri tutto quello che devi sapere sugli incentivi, l'adesione e i vantaggi delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): una guida completa per comprendere come partecipare, i benefici economici e ambientali, e le opportunità offerte dal sostegno statale.

LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI: UNA SINTESI

      1. Che cos'è una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)?
        Una Comunità Energetica Rinnovabile rappresenta un gruppo composto da abitanti, piccole e medie imprese, enti locali e autorità comunali, cooperative, istituti di ricerca, organizzazioni religiose, enti no-profit e organizzazioni ambientaliste. Questi attori condividono l'elettricità rinnovabile generata dagli impianti a loro disposizione. All'interno di una CER, l'energia rinnovabile viene distribuita tra i membri produttori e consumatori situati nella stessa area geografica, utilizzando la rete di distribuzione nazionale che facilita questa condivisione.

      2. Qual è lo scopo di una CER?
        Lo scopo principale di una CER è quello di generare vantaggi ambientali, economici e sociali per i suoi membri e per le comunità locali, promuovendo l'autoconsumo di energia rinnovabile.

      3. Quali benefici aggiuntivi offrono le CER al paese?
        Le CER promuovono l'adozione di fonti rinnovabili, contribuiscono alla diminuzione delle emissioni di gas serra e rafforzano l'autosufficienza energetica nazionale.

      4. Come si forma una CER?
        La formazione di una CER inizia con l'identificazione delle aree adatte per gli impianti rinnovabili e la selezione degli utenti da coinvolgere nella condivisione energetica. Successivamente, è necessaria la registrazione formale della CER come associazione, ente no-profit, cooperativa o altra entità legale che le conferisca autonomia giuridica.

      5. Le grandi aziende possono partecipare a una CER?
        No, le grandi aziende non possono far parte di una CER, ma possono partecipare come gruppo di autoconsumatori rinnovabili.

      6. Quali sono le restrizioni per i membri di una CER riguardo alla fornitura di energia elettrica?
        I partecipanti di una CER, sia che siano consumatori finali o autoconsumatori, mantengono i diritti di cliente finale inclusa la scelta del fornitore di energia elettrica, con la possibilità di lasciare la comunità secondo le regole delineate nello statuto. Queste opzioni sono garantite anche ai produttori di energia rinnovabile.

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    1. Chi può unirsi a una CER?
      Possono unirsi a una CER i produttori di energia rinnovabile, gli autoconsumatori di energia rinnovabile e i consumatori di energia elettrica. Anche i clienti vulnerabili e le famiglie a basso reddito possono farne parte.

    2. Solo gli impianti fotovoltaici possono essere inclusi in una CER?
      Tutti i tipi di impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere inclusi come unità produttive in una CER, inclusi ma non limitati a impianti idroelettrici, eolici, a biogas e a biomasse.

    3. Quali sono i requisiti per gli impianti di produzione che accedono alle CER?
      Gli impianti devono avere una potenza massima di 1 MW e possono essere di nuova costruzione o preesistenti, purché siano entrati in funzione dopo il 16 dicembre 2021. Non devono ricevere altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.

    4. Esistono restrizioni geografiche per i membri di una CER per l'accesso agli incentivi?
      Sì, esiste una limitazione geografica: consumatori e produttori devono essere localizzati nella stessa area geografica, connessi alla stessa cabina elettrica primaria.

    5. Quali benefici statali sono previsti per l'istituzione delle CER?

      Per tutte le CER, sono disponibili incentivi per l'energia autoconsumata in due modalità diverse:

      • Una remunerazione incentivante sull'energia generata dalle FER e consumata virtualmente dai membri della CER. Questa remunerazione è fornita dal GSE - responsabile anche per il calcolo dell'energia consumata virtualmente - per un periodo di 20 anni a partire dalla data di attivazione di ciascun impianto FER. L'importo varia da 60 €/MWh a 120 €/MWh, a seconda delle dimensioni dell'impianto e del prezzo di mercato dell'energia. Per gli impianti fotovoltaici, è previsto un incremento aggiuntivo fino a 10 €/MWh basato sulla posizione geografica. (Per dettagli sulla valutazione economica di questa remunerazione si veda il punto 13);
      • Un compenso per la valorizzazione dell'energia autoconsumata, stabilito dall'ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Questo compenso è stimato intorno agli 8 €/MWh (Per dettagli sulla valutazione economica di questo compenso si rimanda al punto 13 successivo).

      Inoltre, l'energia rinnovabile prodotta ma non autoconsumata rimane a disposizione dei produttori e viene valorizzata secondo le condizioni di mercato. È possibile richiedere al GSE l'accesso a queste condizioni economiche per il ritiro dedicato.

      Specificamente per le CER situate in Comuni con meno di 5.000 abitanti, è disponibile un contributo in conto capitale, che copre il 40% dei costi d'investimento, finanziato tramite le risorse del PNRR.

    6. Quanto è il compenso ARERA per l'energia condivisa?

      Il GSE determina annualmente il compenso ARERA per ogni CER basandosi sulla quantità di energia elettrica autoconsumata, variando in base ai valori stabiliti da ARERA per l'energia condivisa (nel 2023 era di 8,48 €/MWh).

    7. Che cosa significa energia autoconsumata virtualmente?

      La remunerazione incentivante e il contributo ARERA sono assegnati solo sull'energia elettrica consumata all'interno della CER. Questa energia corrisponde a quella condivisa virtualmente, ora per ora, tra i produttori e i consumatori membri della CER, localizzati nella stessa porzione della rete di distribuzione collegata alla medesima Cabina Primaria.

      L'energia consumata è calcolata dal GSE senza alcun costo per i membri della comunità, basandosi sui dati trasmessi automaticamente dai distributori di energia al GSE.

      Ogni ora, il GSE calcola la quantità di energia generata da tutti gli impianti parte della CER e la quantità di energia prelevata da ogni consumatore. L'energia autoconsumata corrisponde al valore minore tra queste due totalità.

    8. Chi ha diritto al contributo in conto capitale del PNRR?

      Il beneficiario del contributo PNRR è chi finanzia l'installazione di impianti di produzione rinnovabile fino a 1 MW, situati in Comuni con meno di 5.000 abitanti e inseriti in una CER o in configurazioni di autoconsumo collettivo.

    9. Quanto ammonta il contributo PNRR?

      Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese ammissibili per l'installazione di impianti FER, entro i limiti dei seguenti costi massimi di investimento in base alla capacità dell'impianto:

      • 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW;
      • 1.200 €/kW per impianti tra 20 kW e 200 kW;
      • 1.100 €/kW per impianti tra 200 kW e 600 kW;
      • 1.050 €/kW per impianti tra 600 kW e 1.000 kW.

      L'IVA non è eleggibile per le agevolazioni, a meno che non sia non recuperabile secondo la normativa vigente sull'IVA.

    10. Cosa si intende per inizio dei lavori?

      L'inizio dei lavori è definito dall'impegno di spesa che rende l'investimento irreversibile, come l'ordine di attrezzature o l'inizio delle costruzioni. L'acquisto di terreni e le attività preliminari come l'ottenimento di permessi o studi di fattibilità non sono considerati come inizio dei lavori.

      1. Quali sono le spese qualificabili per il calcolo del contributo PNRR?

        Le spese considerate ammissibili comprendono:

        • Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
        • Acquisto e installazione di sistemi di accumulo
        • Acquisto e montaggio di macchine, impianti e attrezzature tecniche e informatiche
        • Lavori edili indispensabili per l'effettuazione dell'intervento
        • Allacciamento alla rete elettrica nazionale
        • Studi di pre-fattibilità e costi necessari per le operazioni preliminari
        • Progettazione, sondaggi geologici e geotecnici
        • Gestione dei lavori e sicurezza
        • Test tecnici e/o amministrativi, consulenze e/o assistenza tecnico-amministrativa critica per la realizzazione del progetto

        Le ultime quattro categorie di spese sono finanziabili fino a un massimo del 10% dell'importo finanziabile.

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    1. Posso ottenere il contributo PNRR per un impianto fotovoltaico in leasing finanziario?

      No, le spese per beni in leasing finanziario non sono riconosciute come spese ammissibili per il contributo PNRR.

    2. È permesso accumulare la tariffa incentivante con il contributo PNRR o altri incentivi regionali/provinciali per gli investimenti?

      Sì, è possibile cumulare la tariffa incentivante con il contributo PNRR o altri incentivi per investimenti, fino a un massimo del 40%. Tuttavia, se un produttore riceve un contributo per gli investimenti che supera il 40% del costo totale (calcolato sui limiti massimi definiti), non sarà possibile beneficiare della tariffa incentivante per l'energia prodotta da tale impianto.

    3. Se si riceve il contributo PNRR o altri incentivi, è prevista una riduzione della tariffa incentivante?

      Sì. Qualora l'impianto benefici di un finanziamento per investimenti, la tariffa incentivante verrà ridotta proporzionalmente alla percentuale del co-finanziamento. Se il finanziamento copre il 40% dei costi, la tariffa incentivante sarà ridotta del 50%.

    4. È possibile includere un sistema di accumulo in una CER?

      Sì, è fattibile. L'energia accumulata è considerata, attraverso specifici algoritmi, come energia condivisa all'interno della CER e quindi soggetta a incentivi.

    5. Una colonnina di ricarica per veicoli elettrici può essere parte di una CER?

      Sì, le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici possono essere integrate in una CER, e l'energia impiegata per la ricarica è calcolata dal GSE come parte dell'energia condivisa all'interno della CER.

    6. È possibile essere membri di più CER contemporaneamente?

      No, un singolo impianto di produzione rinnovabile o un'utenza di consumo può appartenere solo a una CER. Tuttavia, un singolo soggetto può partecipare a più CER se possiede diverse utenze o impianti.

  1. Che cosa è un Gruppo di Autoconsumatori di Energia Rinnovabile?

    Un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile è un insieme di almeno due autoconsumatori che collaborano per condividere l'energia generata da un impianto rinnovabile situato nello stesso edificio, come in un condominio dotato di impianto fotovoltaico.

  2. I centri commerciali possono formare un gruppo di autoconsumatori?

    Sì. I produttori e i consumatori all'interno di un centro commerciale possono costituire un gruppo di autoconsumatori. La domanda per accedere agli incentivi può essere presentata da uno dei membri del gruppo o da entità create per gestire spazi e servizi comuni.

  3. Cosa si intende per autoconsumatore individuale a distanza?

    Un autoconsumatore individuale "a distanza" è un cliente che produce e utilizza energia elettrica rinnovabile

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